I film devono essere realizzati con autori, tecnici e interpreti che abbiano la cittadinanza italiana o svizzera o siano residenti in uno dei due Paesi da almeno tre anni prima della data di inizio della lavorazione del film, salvo quanto previsto dalle rispettive legislazioni nazionali. Tenuto conto delle esigenze del film puo' essere consentita, previo accordo tra le autorita' dei due Paesi, la partecipazione di interpreti, autori e tecnici qualificati non residenti aventi la cittadinanza di un terzo Paese. E' consentito l'impiego di interpreti stranieri per esigenze genotipiche.

Testo vigente dal 26 novembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-11-10;472~accordo-art5 · fonte su Normattiva