Il cittadino di uno degli Stati contraenti che intende contrarre matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile dell'altro Stato, deve presentare: in Italia, un certificato svizzero di capacita' al matrimonio; in Svizzera, un certificato di eseguite pubblicazione di matrimonio con l'attestazione che nulla si oppone al matrimonio stesso; rilasciati dall'ufficiale dello stato civile dello Stato di origine (allegato II). I nubendi devono parimenti presentare gli altri documenti indicati nell'allegato III.
Testo vigente dal 27 aprile 1968
