Il cittadino di uno degli Stati contraenti che intende contrarre matrimonio davanti all'ufficiale dello stato civile dell'altro Stato, deve presentare: in Italia, un certificato svizzero di capacita' al matrimonio; in Svizzera, un certificato di eseguite pubblicazione di matrimonio con l'attestazione che nulla si oppone al matrimonio stesso; rilasciati dall'ufficiale dello stato civile dello Stato di origine (allegato II). I nubendi devono parimenti presentare gli altri documenti indicati nell'allegato III.

Testo vigente dal 27 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;474~art8 · fonte su Normattiva