Per ottenere il certificato svizzero di capacita' al matrimonio, di cui all'articolo 8, il cittadino svizzero si rivolge al competente rappresentante consolare svizzero in Italia. Questi trasmette la domanda di pubblicazione, corredata dei documenti indicati nell'allegato III, al Servizio Federale dello stato civile a Berna il quale provvede per l'inoltro alla autorita' svizzera competente. Eseguite le pubblicazioni in Svizzera, il certificato relativo ("Ehefahigkeitszeugnis", "certificat de capacite' matrimoniale", "certificato di capacita' al matrimonio"), compilato secondo il modulo dell'allegato IV-C, deve essere inviato direttamente al rappresentante consolare svizzero in Italia. La medesima procedura si segue nel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino di un terzo Stato.

Testo vigente dal 27 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;474~art10 · fonte su Normattiva