Per ottenere il certificato italiano di eseguite pubblicazioni di matrimonio, di cui all'articolo 8, l'ufficiale dello stato civile svizzero trasmette al competente rappresentante consolare italiano in Svizzera, la richiesta di pubblicazione conforme al modulo dell'allegato IV-A, corredata, per i nubendi italiani, della copia integrale dell'atto di nascita. Il rappresentante consolare trasmette tali documenti, corredati da traduzione in italiano, direttamente al competente ufficiale dello stato civile italiano. Eseguite le pubblicazioni di matrimonio in Italia, il Certificato relativo, compilato secondo il modulo dello allegato IV-B deve essere inviato, colla copia integrale dell'atto di nascita, direttamente al rappresentante consolare italiano, che, dopo avervi apposto il timbro dell'Ufficio, trasmette tali documenti direttamente all'ufficiale dello stato civile svizzero. La medesima procedura si segue nel caso in cui uno dei nubendi sia cittadino di un terzo Stato.

Testo vigente dal 27 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;474~art9 · fonte su Normattiva