delle parti contraenti consentira' ai cittadini ed ai residenti dell'altro paese o del paese terzo coproduttore, l'ingresso ed il soggiorno in Italia o in Australia per poter effettuare la lavorazione o lo sfruttamento del film, nel rispetto delle leggi che regolano l'ingresso e la permanenza di cittadini stranieri.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;474~accordo-art5 · fonte su Normattiva