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Le spese di energia di trazione, di manutenzione e di ammortamento del materiale (motore o rimorchiato) dei treni (salvo quelli previsti al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione) circolanti sulla linea sono ottenute sulla base dei percorsi e dei costi medi chilometrici di ciascuna categoria di materiale.
Testo in vigore dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025
