Le spese di energia di trazione, di manutenzione e di ammortamento del materiale (motore o rimorchiato) dei treni (salvo quelli previsti al paragrafo 3 dell'art. 11 della Convenzione) circolanti sulla linea sono ottenute sulla base dei percorsi e dei costi medi chilometrici di ciascuna categoria di materiale. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 marzo 2025, n. 38

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La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

Testo vigente dal 30 marzo 2025

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475~allegato-i-art5 · fonte su Normattiva