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1. I controlli di polizia e di dogana per il traffico viaggiatori saranno eseguiti a Limone ed a Piena in applicazione e secondo le modalita' della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, firmata a Roma l'11 ottobre 1963. 2. Ciascun Governo assicura le operazioni doganali per il traffico delle merci sul proprio territorio e puo' eventualmente porre alcune merci sotto il controllo doganale nelle stazioni di Piena e di Limone.

Testo in vigore dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475~art16 · fonte su Normattiva