1. Le Parti Contraenti prendono, nel quadro della presente Convenzione, le misure necessarie per facilitare e accelerare il passaggio della frontiera tra i due Paesi in materia di traffico ferroviario, stradale e per via d'acqua. Esse, a tal fine, possono:

  • a)istituire uffici a controlli nazionali abbinati;
  • b)istituire un controllo sui veicoli in corso di viaggio, su determinati percorsi;
  • c)autorizzare gli agenti competenti di uno dei due Stati a esercitare le loro funzioni sui territorio dell'altro Stato, nel quadro della presente Convenzione. 3. L'istituzione, il trasferimento, la modifica o la soppressione:
  • a)degli uffici a controlli nazionali abbinati;
  • b)dei percorsi sui quali il controllo puo' essere eseguito in corso di viaggio; saranno stabiliti da appositi accordi tra le autorita' competenti dei due Stati.

Testo vigente dal 20 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;68~art2 · fonte su Normattiva