1. I controlli di polizia e di dogana per il traffico viaggiatori saranno eseguiti a Limone ed a Piena in applicazione e secondo le modalita' della Convenzione tra l'Italia e la Francia relativa agli Uffici a controlli nazionali abbinati ed ai controlli in corso di viaggio, firmata a Roma l'11 ottobre 1963. 2. Ciascun Governo assicura le operazioni doganali per il traffico delle merci sul proprio territorio e puo' eventualmente porre alcune merci sotto il controllo doganale nelle stazioni di Piena e di Limone. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 marzo 2025, n. 38

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La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

Testo vigente dal 30 marzo 2025

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-18;475~art16 · fonte su Normattiva