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1. Le operazioni di ricostruzione della linea sono effettuate secondo la regolamentazione francese vigente in materia. 2. Le imprese italiane saranno ammesse a partecipare alle gare per gli appalti dei lavori in una misura pari almeno alla meta' del numero totale delle imprese invitate. 3. La lista delle imprese italiane e' fornita dal Governo italiano, man mano che il Governo francese lo richiedera'.
Testo in vigore dal 14 agosto 1973 al 30 marzo 2025
