1. Il Governo francese assicura l'esercizio della linea, ivi compresi i tronchi di confine, alle medesime condizioni applicate in Francia alla Societe' Nationale des Chemins de Fer Francais (S.N.C.F.). 2. Il Governo italiano puo' far circolare sulla linea, secondo la regolamentazione italiana, treni viaggiatori e merci con materiale rotabile e con personale di scorta e di condotta appartenenti all'Amministrazione ferroviaria italiana, in conformita' degli accordi che saranno presi tra le Amministrazioni ferroviarie dei due Stati. 3. Il Governo italiano, se ritenuto opportuno dalle Amministrazioni ferroviarie e con le modalita' da esse stabilite, potra' far proseguire sulla linea Breil-Nizza propri treni in modo da evitare trasbordi di viaggiatori a Breil. Allo stesso modo il Governo francese potra' inviare propri treni da Nizza fino a Cuneo. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 marzo 2025, n. 38

1

La L. 11 marzo 2025, n. 38, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione di cui all'articolo 1, e' abrogata la legge 18 giugno 1973, n. 475".

Testo vigente dal 30 marzo 2025

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