ARTICOLO II 1 - Tutti i trasporti di merci effettuati in conto terzi o in conto proprio tra i due Paesi, o che solo transitano attraverso il loro territorio, sono sottomessi al regime della autorizzazione. 2 - Non essendo i trasporti di merci effettuati in conto proprio da cittadini tunisini soggetti a regime dell'autorizzazione, le autorita' tunisine rilasceranno ad uso dei trasportatori italiani di merci in conto proprio le necessarie autorizzazioni.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476~accordo-artii · fonte su Normattiva