ARTICOLO II 1 - Tutti i trasporti di merci effettuati in conto terzi o in conto proprio tra i due Paesi, o che solo transitano attraverso il loro territorio, sono sottomessi al regime della autorizzazione. 2 - Non essendo i trasporti di merci effettuati in conto proprio da cittadini tunisini soggetti a regime dell'autorizzazione, le autorita' tunisine rilasceranno ad uso dei trasportatori italiani di merci in conto proprio le necessarie autorizzazioni.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
