ARTICOLO XVIII 1 - Le Autorita' competenti delle Parti contraenti controllano che i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo. 2 - Ogni trasportatore di ciascuna delle Parti contraenti che, sul territorio dell'altra Parte contraente, commette infrazioni alle disposizioni del presente Accordo o alle Leggi e regolamenti interni, puo', su domanda dell'Autorita' competente della Parte contraente sul territorio della quale l'infrazione e' stata commessa, essere oggetto di una delle misure che seguono, prese dall'Autorita' competente dell'altra Parte contraente, senza pregiudizi di sanzioni che possono derivare dalle disposizioni legali applicabili nel Paese dove l'infrazione e' stata commessa.

  • a)Avvertimento
  • b)Sospensione, a titolo temporaneo o definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove l'infrazione e' stata commessa. 3 - L'Autorita' che ha preso una tale misura ne informa l'Autorita' competente dell'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;476~accordo-artxviii · fonte su Normattiva