DELL'ACCORDO 1. Il presente Accordo puo' essere emendato secondo la procedura specificata nel presente articolo, salvo quanto disposto in base agli articoli 15 e 16. 2. A domanda di una Parte contraente, ogni emendamento del testo principale del presente Accordo proposto da detta Parte sara' esaminato dal Gruppo di lavoro per il trasporto combinato della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. 3. Se e' adottato alla maggioranza di due terzi delle Parti contraenti presenti e votanti, l'emendamento sara' comunicato per accettazione a tutte le Parti contraenti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite. 4. Ogni emendamento proposto in conformita' con il paragrafo 3 del presente articolo entrera' in vigore nei confronti di tutte le Parti Contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi successivi alla data della sua comunicazione, a condizione che durante tale periodo di dodici mesi nessuna obiezione alla proposta di emendamento di detta Parte agli Annessi I e II sia stata notificata al Segretario Generale delle Nazioni Unite da uno Stato che e' Parte contraente. 5. Se un'obiezione all'emendamento proposto e' stata notificata in conformita' con il paragrafo 4 del presente articolo, l'emendamento sara' considerato come non accettato e rimarra' senza qualsivoglia effetto.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;478~accordo-art14 · fonte su Normattiva