ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kenya (di seguito denominati Parti Contraenti), volendo creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e riconoscendo che l'adozione di misure di promozione e di reciproca protezione di tali investimenti, mediante un Accordo internazionale, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due parti contraenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per 'investimento' si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente, in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:
- a)beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi;
- b)titoli azionari ed obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere;
- c)crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi valore economico, relativi ad un investimento, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili di capitale;
- d)diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, ditta e avviamento;
- e)ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione; estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- f)ogni incremento del valore dell'investimento originario. Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sua sostanza. 2. Per 'investitore' si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. 3. Per 'persona fisica', con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato. 4. Per 'persona giuridica' si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una di esse e da questa ultima riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per 'redditi' si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties e altre forme di pagamento in denaro o in natura. 6. Per 'territorio' si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le 'zone marittime'. Queste ultime comprendono anche le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita' ed esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione. 7. Per 'Accordo di investimento' si intende un accordo fra una Parte (ovvero le sue agenzie o rappresentanze) ed un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento. 8. Per 'trattamento non discrininatorio' si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il trattamento nazionale o il trattamento della nazione piu' favorita.
Testo vigente dal 13 gennaio 1999
