ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI PREAMBOLO Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa (di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e riconoscendo che l'adozione di misure di promozione e di reciproca protezione di tali investimenti, mediante Accordi internazionali, contribuira' a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "Investimento si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da un investitore di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Senza limitare la generalita' di quanto sopra, il termine "investimento comprende in particolare, ma non esclusivamente:

  • a)beni mobili ed immobili, nonche' altri diritti in rem, compresi i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi, nella misura in cui possono essere investiti;
  • b)titoli azionari, quote di partecipazione1 obbligazioni nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere o ogni altro titolo di credito;
  • c)crediti per somme di denaro o ogni altro diritto ad una prestazione contrattuale, aventi valore economico, relativi ad un investimento;
  • d)diritti d'autore1 marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;
  • e)ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
  • f)ogni incremento del valore dell'investimento originario Qualsiasi cambiamento della forma in cui il bene e' stato investito o reinvestito non implica un cambiamento nella sua natura di investimento. 2. Sono considerate "investimento anche le seguenti attivita' connesse: Organizzazioni, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici o altre strutture utili alla condotta degli affari; proventi derivanti da registrazione, licenze, permessi ed altri benestare necessari per lo svolgimento di attivita' commerciali; acquisizioni, utilizzo e cessione di proprieta' di qualunque tipo, ivi incluse le proprieta' intellettuali, e relativa Protezione; accesso ai mercati finanziari in particolare l'assunzione di prestiti, l'acquisto, vendita ed emissione di partecipazioni azionarie e altri titoli; acquisto di valuta per le importazioni necessarie per lo svolgimento delle attivita' aziendali; commercializzazione di beni e servizi; approvvigionamento, vendita e trasporto di materie prime e lavorati, energia, carburanti e mezzi di produzione; diffusione di informazioni commerciali. 3. Per "investitore si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le sussidiarie, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. 4. Per "persona fisica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato in conformita' alle sue leggi. 5. Per "persona giuridica si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, ogni entita' costituita in base alle leggi di quella Parte Contraente, da essa riconosciuta come persona giuridica e avente la sede principale nel suo territorio, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilita' limitata o meno. 6. Per "ricavi si intendono le somme ricavate da un Investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici ed altri cosi' come ogni altro compenso in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, prodotti di allevamento o industriali. 7. Per "territorio si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime incluse le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti interessate esercitano la loro sovranita', diritti di sovranita' o di giurisdizione, secondo il diritto internazionale. 8. Per "accordo di investimento si intende un accordo fra una Parte Contraente, le sue Agenzie o Rappresentanze ed un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento. 9. Per "trattamento non discriminatorio si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione piu' favorita. 10. Per "diritto di accesso si intende il diritto ad essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di tale Parte Contraente.

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;479~accordo-art1 · fonte su Normattiva