- Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi. 2. Se le disposizioni nella legislazione di una Parte Contraente, o in accordi internazionali in vigore o che potrebbero entrare in vigore in futuro per quella Parte Contraente, dovessero prevedere per gli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, tali disposizioni dovranno, nella misura in cui esse sono piu' favorevoli all'investitore in questione, prevalere rispetto a quanto stabilito nel presente Accordo. Tale principio si applica anche agli investimenti in corso. 3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaqgi e ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, un mercato Comune, un'Area di Libero Scambio, un Accordo economico multilaterale ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.
Testo vigente dal 13 gennaio 1999
