- Risarcimento per danni o perdite Nel caso in cui gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente dovessero subire perdite o danni a causa di guerra, conflitto armato, stato di emergenza nazionale, rivolta, insurrezione, tumulto o altri eventi simili, agli investitori dovra' essere riservato da parte di quest'ultima Parte Contraente un trattamento, ai fini del risarcimento o altra soluzione, non meno favorevole di quello accordato agli investitori nazionali o agli investitori di Stati Terzi.
Testo vigente dal 13 gennaio 1999
