- Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato a tale investitore pagamenti in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale cessione, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;478~accordo-art7 · fonte su Normattiva