- Rimpatrio di capitali, profitti e redditi. 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue:
- a)capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
- b)qualunque reddito derivante dall'investimento;
- c)redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
- d)fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
- e)compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 2. Senza limitare la portata dell'Art. 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora piÑ' favorevole.
Testo vigente dal 13 gennaio 1999
