- SURROGA Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua agenzia autorizzata abbia concesso una garanzia contro rischi non-commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore in base alla garanzia concessa, quest'ultima Parte riconoscera' la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento di pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua agenzia autorizzata in virtu' di tale cessione, verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Testo vigente dal 25 luglio 1995
