- Procedure di trasferimento 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso, entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Art. 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;478~accordo-art8 · fonte su Normattiva