Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 12 (Annesso A)
visti dei titoli di ammissione temporanea utilizzati alle condizioni previste dal presente Annesso non comportano il pagamento di una retribuzione per i servizi doganali se questa operazione e' effettuata negli uffici doganali e durante il normale orario di apertura.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
