1. Ciascuna Parte contraente accetta, in luogo dei suoi documenti doganali nazionali ed in garanzia delle somme di cui all'articolo 8 del presente Annesso, alle condizioni di cui all'articolo 5 della presente Convenzione, ogni titolo di ammissione temporanea valevole per il suo territorio rilasciato ed utilizzato alle condizioni deter- minate nel presente Annesso per le merci compresi i mezzi di trasporto, temporaneamente importate in attuazione degli altri Annessi alla presente Convenzione. 2. Ciascuna Parte contraente puo' altresi' accettare ogni titolo di ammissione temporanea, rilasciato ed utilizzato alle stesse condizioni per le operazioni di ammissione temporanea effettuate in attuazione delle sue leggi e regolamenti nazionali. 3. Ciascuna Parte contraente puo' accettare per il transito doganale ogni titolo di ammissione temporanea, rilasciato ed utilizzato alle stesse condizioni. 4. Le merci compresi i mezzi di trasporto che devono essere oggetto di una lavorazione o di una riparazione non possono essere importate con un titolo di ammissione temporanea.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-a-art2 · fonte su Normattiva