Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 3 (Annesso B.2)
1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso, il materiale professionale:
- a)deve essere di proprieta' di una persona stabilita o residente al di fuori del territorio di ammissione temporanea;
- b)deve essere importato da una persona stabilita o residente al di fuori del territorio di ammissione temporanea;
- c)deve essere utilizzato esclusivamente dalla persona che si reca nel territorio di ammissione temporanea o secondo le sue direttive. 2. Il paragrafo 1 c) di cui sopra non e' applicabile al materiale importato in vista della realizzazione di un film, di un programma di televisione o di un'opera audiovisiva, in esecuzione di un contratto di co-produzione di cui sarebbe Parte una persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea ed approvato dalle autorita' competenti di questo territorio nel quadro di un accordo inter- governativo di co-produzione. 3. Il materiale cinematografico di stampa, radio e televisione non puo' essere oggetto di un contratto di noleggio o analogo contratto eventualmente stipulato da persona stabilita nel territorio di ammissione temporanea, rimanendo inteso che tale condizione non e' applicabile in caso di realizzazione di programmi comuni di trasmissioni radio o televisive.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
