caso di distruzione, di perdita o di furto di un titolo di ammissione temporanea relativo a merci (mezzi di trasporto compresi) che si trovano nel territorio di una delle Parti contraenti, le autorita' doganali di tale Parte contraente accettano, a richiesta dell'Associazione emittente e sotto riserva delle condizioni prescritte da tali autorita', un titolo di sostituzione la cui validita' scade alla stessa data di quella del titolo sostituito.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-a-art13 · fonte su Normattiva