1. Qualora sia previsto che l'operazione di ammissione temporanea si protragga oltre il termine di validita' di un titolo di ammissione temporanea, il titolare di tale titolo non essendo in grado di riesportare le merci ed i mezzi di trasporto in questo lasso di tempo, l'associazione che ha rilasciato il titolo puo' rilasciare un titolo di sostituzione. Quest'ultimo sara' soggetto al controllo delle autorita' doganali delle Parti contraenti interessate. All'atto dell'accettazione del titolo di sostituzione, le autorita' doganali interessate danno quietanza liberatoria al titolo sostituito. 2. La validita' dei libretti CPD puo' essere prorogata una sola volta per un periodo non superiore ad un anno. Successivamente a questo termine, un nuovo libretto deve essere predisposto ed accettato dalle Autorita' doganali, in sostituzione del precedente.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-a-art14 · fonte su Normattiva