1. La cessazione dell'ammissione temporanea puo' essere ottenuta se le merci (compresi i mezzi di trasporto) che sono state gravemente danneggiate, a causa di incidenti o di forza maggiore, sono, in base ad una decisione delle autorita' doganali:

  • a)soggette al dazio di importazione dovuto alla data della loro presentazione in dogana in condizioni danneggiate ai fini della cessazione dell'ammissione temporanea; oppure
  • b)rilasciate, senza obbligo di pagamento, alle autorita' competenti del territorio di ammissione temporanea; nel qual caso il beneficiario dell'ammissione temporanea sara' esonerato dal pagamento del dazio di importazione; oppure
  • c)distrutte, sotto controllo ufficiale, a spese degli interessati, i detriti e le parti ricuperate essendo soggette, in caso di immissione sul mercato del consumo, al dazio di importazione dovuto alla data ed in base alle condizioni in cui le merci erano state presentate in dogana dopo un incidente o forza maggiore. 2. La cessazione dell'ammissione temporanea puo' altresi' essere ottenuta se, dietro richiesta dell'interessato ed in base alla decisione delle autorita' doganali, le merci, compresi i mezzi di trasporto vengono destinate ad una delle destinazioni di cui ai capoversi b) o c) del paragrafo 1 precedente. 3. La cessazione dell'ammissione temporanea puo' altresi' essere ottenuta a richiesta dell'interessato se quest'ultimo giustifica con soddisfazione delle autorita' doganali la distruzione o la perdita totale delle merci, compresi i mezzi di trasporto, a causa di incidente o di forza maggiore. In questo caso, il beneficiario dell'ammissione temporanea sara' esonerato dal pagamento del dazio di importazione.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~art14 · fonte su Normattiva