ammessi in franchigia del dazio di importazione, e senza essere soggetti ad alcun divieto o restrizione d'importazione, i titoli di ammissione temporanea o le parti di questi titoli rilasciate o destinati ad essere rilasciate nel territorio d'importazione di tali titoli, e che sono spedite alle associazioni emittenti da una associazione garante, da un'organizzazione internazionale o dalle autorita' doganali di una Parte contraente. Analoghe agevolazioni sono concesse per quanto riguarda l'esportazione.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-a-art17 · fonte su Normattiva