Parte contraente puo' a richiesta autorizzare il trasferimento del beneficio del regime dell'ammissione temporanea ad ogni altra persona:
- a)se tale persona si conforma alle condizioni previste dalla presente Convenzione, e
- b)se essa subentra negli obblighi del beneficiario iniziale dell'ammissione temporanea.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
