Parte contraente puo' a richiesta autorizzare il trasferimento del beneficio del regime dell'ammissione temporanea ad ogni altra persona:

  • a)se tale persona si conforma alle condizioni previste dalla presente Convenzione, e
  • b)se essa subentra negli obblighi del beneficiario iniziale dell'ammissione temporanea.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~art8 · fonte su Normattiva