Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 1 (Annesso B.1)
ANNESSO B. 1 ANNESSO RELATIVO ALLE MERCI DESTINATE AD ESSERE PRESENTATE O UTILIZZATE IN ESPOSIZIONI, FIERE, CONGRESSI O ANALOGHE MANIFESTAZIONI Articolo primo Ai fini dell'attuazione del presente Annesso:
- a)l'espressione "manifestazione" significa: 1. esposizioni, fiere, saloni ed analoghe manifestazioni del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato; 2. esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico; 3. esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o culturale al fine di promuovere il turismo o anche per aiutare i popoli a comprendersi meglio; 4. riunioni di rappresentanti, di organizzazioni o di gruppi di organizzazioni internazionali; 5. cerimonie e manifestazioni di natura ufficiale o commemorativa, ad eccezione delle esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali per la vendita di merci straniere;
Testo vigente dal 16 novembre 1995
