Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 2 (Annesso B.1)
1. Beneficiano dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente Convenzione:
- a)le merci destinate ad essere esposte o ad essere oggetto di una dimostrazione in una manifestazione, compreso il materiale di cui negli Annessi dell'Accordo relativo all'importazione di oggetti di natura educativa, scientifica o culturale, UNESCO, New York, 22 novembre 1950 e del suo Protocollo, Nairobi, 26 novembre 1976;
- b)le merci destinate ad essere utilizzate ai fine della presentazione di prodotti stranieri in una manifestazione, come:
- 1)le merci necessarie per la dimostrazione di macchine o apparecchi stranieri esposti;
- 2)il materiale di costruzione e di decorazione compreso l'equipaggiamento elettrico per i padiglioni temporanei di espositori stranieri;
- 3)il materiale pubblicitario e dimostrativo, destinato in ogni evidenza ad essere utilizzato per pubblicizzare le merci straniere esposte come: registrazioni sonore e video, filmati e diapositive nonche' le apparecchiature necessarie per la loro utilizzazione.
- c)il materiale - ivi compresi gli impianti di interpretazione, le apparecchiature di registrazione del suono e di registrazione video nonche' i filmati di natura educativa, scientifica o culturale - previsto per essere utilizzato in riunioni, conferenze e congressi internazionali. 2. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso:
- a)il numero o la quantita' di ciascun articolo importato deve essere ragionevole in considerazione del fine dell'importazione;
- b)le condizioni prescritte dalla presente Convenzione debbono essere osservate con soddisfazione delle autorita' doganali del territorio di ammissione temporanea.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
