ANNESSO B. 2 Annesso relativo al materiale professionale Articolo primo Ai fini dell'attuazione del presente Annesso, l'espressione "materiale professionale" significa: 1. Il materiale di stampa, di radio e di televisione necessario ai rappresentanti della stampa, della radio e della televisione che si recano sul territorio di un altro paese al fine di realizzare servizi, registrazioni o trasmissioni nell'ambito di determinati programmi, un elenco illustrativo dei quali figura nell'Appendice I al presente Annesso; 2. Il materiale cinematografico necessario ad una persona che si reca nel territorio di un altro paese al fine di realizzare uno o piu' determinati films, l'elenco illustrativo dei quali figura nell'Appendice II al presente Annesso; 3. Ogni altro materiale necessario all'esercizio del mestiere o della professione di una persona che si reca nel territorio di un altro paese per compiervi un determinato lavoro, ad esclusione del materiale che deve essere utilizzato per la fabbricazione industriale o la confezione di merci, oppure, a meno che non si tratti di apparecchiature manuali, per lo sfruttamento di risorse naturali, per la costruzione, riparazione o manutenzione di immobili, per l'esecuzione di lavori di sterro o di lavori analoghi. Un elenco illustrativo di questo materiale figura nell'Appendice III al presente Annesso; 4. Gli apparecchi ausiliari del materiale di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ed i relativi accessori.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-2-art1 · fonte su Normattiva