Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 3 (Annesso B.1)
tutto il tempo in cui beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente Convenzione ed a meno che la legislazione nazionale del territorio di ammissione temporanea non lo consenta, le merci poste in ammissione temporanea non possono essere:
- a)prestate, noleggiate o utilizzate a pagamento;
- b)trasportate fuori dal luogo della manifestazione.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
