tutto il tempo in cui beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente Convenzione ed a meno che la legislazione nazionale del territorio di ammissione temporanea non lo consenta, le merci poste in ammissione temporanea non possono essere:

  • a)prestate, noleggiate o utilizzate a pagamento;
  • b)trasportate fuori dal luogo della manifestazione.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-1-art3 · fonte su Normattiva