Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 3 (Annesso B.4)
fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso:
- a)le merci importate nel quadro di un'operazione di produzione devono appartenere ad una persona avente sede al di fuori del territorio di ammissione temporanea ed essere destinate ad una persona avente sede in tale territorio;
- b)tutta la produzione (o parte di essa), secondo le disposizioni della legislazione nazionale, risultante dall'utilizzazione delle merci importate nel quadro di un'operazione di produzione di cui all'articolo primo, paragrafo 1 del presente Annesso deve essere esportata dal territorio di ammissione temporanea;
- c)i mezzi di produzione di sostituzione devono essere messi provvisoriamente e gratuitamente a disposizione di una persona avente sede nel territorio di ammissione temporanea dal fornitore dei mezzi di produzione la cui consegna e' differita o che devono essere riparati, o dietro sua iniziativa.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
