Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 3 (Annesso B.3)
disposizioni del presente Annesso non pregiudicano in alcuna maniera le legislazioni doganali delle Parti contraenti applicabili all'importazione delle merci trasportate in contenitori o imballaggi o su piattaforme da scarico.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
