1. L'ammissione temporanea di contenitori, piattaforme di scarico ed imballaggi e' concessa senza bisogno di un documento doganale o di una garanzia. 2. In luogo del documento doganale e di una garanzia per i contenitori, il beneficiario dell'ammissione temporanea puo' essere tenuto ad impegnarsi per iscritto:

  • 1)a fornire alle autorita' doganali, dietro loro richiesta, informazioni dettagliate relative ai moviemnti di ciascun contenitore posto in ammissione temporanea, comprese le date ed i luoghi di entrata nel territorio di ammissione temporanea e di uscita da questo territorio, oppure un elenco dei contenitori assieme ad un impegno di riesportazione,
  • 2)a pagare il dazio di importazione che potrebbe essere richiesto qualora le condizioni che regolano l'ammissione temporanea non siano soddisfatte. 3. In luogo del documento doganale e di una garanzia per le piattaforme da scarico e gli imballaggi, il beneficiario dell'ammissione temporanea puo' essere tenuto a presentare alle Autorita' doganali un impegno scritto di riesportazione. 4. Le persone che si avvalgono regolarmente del regime di ammissione temporanea sono autorizzate a sottoscrivere un impegno globale.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-3-art5 · fonte su Normattiva