Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 2 (Annesso B.3)
dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente Convenzione le seguenti merci importate nel quadro di una operazione commerciale:
- a)gli imballaggi importati sia pieni per essere riesportati vuoti o pieni, sia vuoti per essere riesportati pieni;
- b)i contenitori caricati o non con merci, nonche' gli accessori e gli equipaggiamenti di contenitori ammessi temporaneamente che sono sia importati con un contenitore per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore, sia importati separatamente per essere riesportati con un contenitore;
- c)le parti di ricambio importate per la riparazione di contenitori che usufruiscono dell'ammissione temporanea in virtu' del paragrafo b) di cui sopra;
- d)le piattaforme di scarico;
- e)i campioni;
- f)i films pubblicitari;
- g)ogni altra merce importata per uno degli scopi di cui all'Appendice I nel quadro di un'operazione commerciale ma la cui importazione non costituisce di per se' un'operazione commerciale.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
