dell'ammissione temporanea in conformita' con l'articolo 2 della presente Convenzione le seguenti merci importate nel quadro di una operazione commerciale:

  • a)gli imballaggi importati sia pieni per essere riesportati vuoti o pieni, sia vuoti per essere riesportati pieni;
  • b)i contenitori caricati o non con merci, nonche' gli accessori e gli equipaggiamenti di contenitori ammessi temporaneamente che sono sia importati con un contenitore per essere riesportati separatamente o con un altro contenitore, sia importati separatamente per essere riesportati con un contenitore;
  • c)le parti di ricambio importate per la riparazione di contenitori che usufruiscono dell'ammissione temporanea in virtu' del paragrafo b) di cui sopra;
  • d)le piattaforme di scarico;
  • e)i campioni;
  • f)i films pubblicitari;
  • g)ogni altra merce importata per uno degli scopi di cui all'Appendice I nel quadro di un'operazione commerciale ma la cui importazione non costituisce di per se' un'operazione commerciale.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-3-art2 · fonte su Normattiva