Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'ammissione temporanea di merci, con annessi, fatta a Istanbul il 26 giugno 1990
Art. 3 (Annesso B.6)
fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso:
- a)gli effetti personali devono essere importati dal viaggiatore sulla sua persona o nei suoi bagagli (accompagnati o non);
- b)le merci importate a scopo sportivo debbono appartenere ad una persona avente sede o residente fuori del territorio di ammissione temporanea e essere importate in quantitativi ragionevoli in considerazione della loro destinazione.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
