fine di poter beneficiare delle agevolazioni concesse dal presente Annesso:

  • a)gli effetti personali devono essere importati dal viaggiatore sulla sua persona o nei suoi bagagli (accompagnati o non);
  • b)le merci importate a scopo sportivo debbono appartenere ad una persona avente sede o residente fuori del territorio di ammissione temporanea e essere importate in quantitativi ragionevoli in considerazione della loro destinazione.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-6-art3 · fonte su Normattiva