Art. 5 (Annesso B.6)
1. La riesportazione degli effetti personali ha luogo al piu' tardi quando la persona che li ha importati lascia il territorio di ammissione temporanea. 2. Il termine di riesportazione delle merci importate a scopo sportivo e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data di ammissione temporanea.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
