1. L'ammissione temporanea degli effetti personali e' concessa senza bisogno di documento doganale e di garanzia salvo per gli articoli che comportano un importo elevato di dazi di importazione. 2. Un inventario delle merci nonche' un impegno scritto di riesportazione possono nella misura del possibile essere accettati per le merci importate a scopo sportivo, in luogo del documento doganale e della formazione della garanzia.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-6-art4 · fonte su Normattiva