1. Il termine per la riesportazione del materiale medico-chirurgico e di laboratorio e' stabilito tenendo conto delle necessita'. 2. Il termine per la riesportazione delle spedizioni aventi carattere di urgenza e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~annesso-b-9-art5 · fonte su Normattiva