Art. 5 (Annesso B.9)
1. Il termine per la riesportazione del materiale medico-chirurgico e di laboratorio e' stabilito tenendo conto delle necessita'. 2. Il termine per la riesportazione delle spedizioni aventi carattere di urgenza e' di almeno dodici mesi a decorrere dalla data della loro ammissione temporanea.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
