[1]Tipo di misure
[2]Una misura di salvaguardia bilaterale applicata da una parte importatrice a norma dell'articolo 48 puo' consistere in una o piu' delle seguenti misure:
- a)una sospensione dell'ulteriore riduzione del dazio doganale sul prodotto interessato prevista nella tabella di tale parte a norma dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), o
- b)un aumento del dazio doganale sul prodotto interessato a un livello che non superi il valore piu' basso tra il dazio doganale della nazione piu' favorita applicato al prodotto e in vigore al momento di adozione della misura e l'aliquota di base quale indicata nella tabella di tale parte a norma dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi).
Testo vigente dal 10 agosto 2015
