[1]Tipo di misure

[2]Una misura di salvaguardia bilaterale applicata da una parte importatrice a norma dell'articolo 48 puo' consistere in una o piu' delle seguenti misure:

  • a)una sospensione dell'ulteriore riduzione del dazio doganale sul prodotto interessato prevista nella tabella di tale parte a norma dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi), o
  • b)un aumento del dazio doganale sul prodotto interessato a un livello che non superi il valore piu' basso tra il dazio doganale della nazione piu' favorita applicato al prodotto e in vigore al momento di adozione della misura e l'aliquota di base quale indicata nella tabella di tale parte a norma dell'allegato I (Tabelle di soppressione dei dazi).

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art50 · fonte su Normattiva