1. A meno che un Annesso non disponga diversamente, ciascuna Parte contraente ha diritto di subordinare l'ammissione temporanea delle merci, compresi i mezzi di trasporto, alla presentazione di un documento doganale ed alla formazione di una garanzia. 2. Se, in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra, e' richiesta una garanzia, le persone che effettuano abitualmente operazioni di ammissione temporanea possono essere autorizzate a formare una garanzia globale. 3. Salvo disposizioni contrarie previste in un Annesso, l'importo della garanzia non sara' superiore all'importo del dazio di importazione la cui esazione e' sospesa. 4. Per le merci - compresi i mezzi di trasporto - sottoposte a divieti o restrizioni all'importazione derivanti da leggi e regolamenti nazionali, puo' essere richiesta una garanzia complementare a condizioni determinate dalla legislazione nazionale.

Testo vigente dal 16 novembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~art4 · fonte su Normattiva