Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente a richiesta e nella misura autorizzata dalla legislazione nazionale, le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente a richiesta e nella misura autorizzata dalla legislazione nazionale, le informazioni necessarie all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1995-10-26;479~art21 · fonte su Normattiva