CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonche' le imposte sulle plusvalenze. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono, in particolare:

  • a)nel caso della Repubblica Italiana: - l'imposta sul reddito delle persone fisiche; - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ancorche' dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana");
  • b)nel caso degli Stati Uniti Messicani: - l'imposta sul reddito (impuesto sobre la renta); - l'imposta sull'attivo (impuesto al activo), (qui di seguito indicate quali "imposta messicana"); 4. La presente Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della stessa in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno reciprocamente le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;710~convenzione-art2 · fonte su Normattiva