[1]Misure alle frontiere
[2]1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente sezione, la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari adottano procedure(1) intese a consentire al titolare di un diritto, che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, l'ingresso nel territorio doganale o l'uscita dal medesimo, il vincolo a un regime sospensivo o il collocamento in zona franca o in deposito franco(2) di merci che violano un diritto d'autore, di presentare alle autorita' competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinche' le autorita' doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al sequestro delle merci in questione. 2. Sono applicabili le disposizioni degli articoli da 52 a 60 dell'accordo TRIPS. I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti da tali disposizioni si applicano anche all'esportatore o al detentore delle merci. ---------- (1) E' inteso che non vi e' alcun obbligo di applicare queste procedure alle importazioni di merci immesse sul mercato di un altro paese dal titolare del diritto o con il suo consenso. (2) Ai fini della presente sezione, per "merci che violano un diritto d'autore" si intendono:
- a)le "merci contraffatte", vale a dire:
- i)le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che e' identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione;
- ii)qualsiasi segno distintivo (logo, etichetta, autoadesivo, opuscolo, manuale di istruzioni o documento di garanzia), anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);
- iii)gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci al punto i);
- b)le "merci usurpative", vale a dire le merci che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione;
- c)le merci che, secondo la normativa della parte CE o dello Stato del CARIFORUM firmatario in cui e' presentata la domanda per l'intervento delle autorita' doganali, ledono i diritti relativi a:
- i)un disegno o modello;
- ii)un'indicazione geografica. La parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari decidono di collaborare per ampliare il campo di applicazione di questa definizione in modo che comprenda le merci che violano qualsiasi diritto di proprieta' intellettuale.
Testo vigente dal 23 settembre 2011
