[1]ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico (di seguito denominati le Parti Contraenti); desiderando stabilire condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, ed in modo particolare per quanto concerne gli investimenti effettuati dagli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti fondate su accordi internazionali, contribuiranno a stimolare le iniziative imprenditoriali ed a favorire la prosperita' di entrambe le Parti Contraenti; concordano quanto segue. Articolo 1 (Definizioni) Ai fini del presente Accordo: 1. Con il termine "investimento" si intende ogni investimento effettuato da persona giuridica o fisica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti delle Parti Contraenti. Il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:
- a)beni mobili ed immobili e diritti di proprieta' in rem;
- b)azioni, obbligazioni, quote di partecipazione od ogni altro titolo di credito, cosi' come titoli di Stato e pubblici;
- c)crediti finanziari o qualsiasi altro diritto ad un servizio avente valore economico connessi ad un investimento, cosi' come redditi reinvestiti e utili di capitale;
- d)diritti d'autore, marchi commerciali, brevetto progetti industriali, diritti sulla proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, nomi depositati e valore di avviamento connessi ad un investimento;
- e)spese in conto capitale effettuate sotto licenza e franchising, in conformita' alla legge, incluse quelle connesse con i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; ogni incremento di valore dell'investimento originario. Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento nella sostanza dell'investimento stesso. 2. Il termine "investitore" indica qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, cosi' come consociate, filiali, o succursali estere controllate dalla suddetta persona fisica o giuridica. 3. Il termine "persona fisica" indica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica avente la nazionalita' di quello Stato in conformita' alle sue leggi. 4. Il termine "persona giuridica" indica, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede principale nel territorio di tale Parte Contraente e da questa riconosciuto, come istituti pubblici, societa' di persone, di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che siano o meno a responsabilita' limitata. 5. Il termine "reddito" indica i proventi ricavati da un investimento, ivi compresi in particolare profitti, interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o pagamenti per servizi tecnici ed ogni altra forma di pagamento, sia in denaro che in natura. 6. Il termine "territorio" indica, oltre alle superfici comprese entro i confini del Paese di ciascuna Parte Contraente, anche le zone marittime. Queste ultime comprendono, altresi', le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitino la loro sovranita' e diritti di sovranita' o giurisdizione, in conformita' al diritto internazionale. 7. "Accordo di investimento" indica un Accordo fra una Parte (o sue Agenzie o rappresentanti ed un investitore dell'altra Parte concernente un investimento. 8. "Trattamento non discriminatorio" indica il trattamento che sia almeno altrettanto favorevole quanto il miglior trattamento nazionale o quello assicurato alla Nazione piu' favorita.
Testo vigente dal 1 luglio 2003
