[1]e Scadenza 1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 12 e restera' in vigore per ulteriori dieci (10) anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto non piu' tardi di un anno prima della sua scadenza. 2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza dl cui al paragrafo 1 del presente Articolo le disposizioni degli Articoli da 1 a 11 rimarranno in vigore per ulteriori dieci (10) anni dalle date predette. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 9 giugno 1997, in due originali, italiana e inglese, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 13 gennaio 1999

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urn:nir:stato:legge:1998-12-15;479~accordo-art13 · fonte su Normattiva